Servitù di uso pubblico e opponibilità della stessa agli aventi causa del titolare del fondo servente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15032 del 31 maggio 2019)

I diritti sottoposti al regime di cui all'art. 825 c.c. non devono essere trascritti poiché, dato il loro carattere demaniale, sono opponibili alla generalità degli interessati a prescindere dall'osservanza delle forme di pubblicità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, ai fini dell'opponibilità ai terzi dei diritti reali minori in re aliena (ciò che suole essere definito con la qualifica di "dichiarativa" rispetto all'efficienza della relativa pubblicità legale) occorre la trascrizione. L'esecuzione della relativa formalità fa premio anche sulle risultanze testuali che si ricavano dalla lettura dei titoli di provenienza. La regola tuttavia non si applica quando il diritto possiede natura demaniale: essa è dotata di una forza prevalente, che si impone erga omnes indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi pubblicità, quand'anche quest'ultima fosse del tutto carente.

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