Servitù costituita per destinazione del padre di famiglia. In quale tempo occorre valutare l'interclusione del fondo dominante? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 32684 del 12 dicembre 2019)

La mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod.civ. in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Qual è il tempo in cui va valutato il requisito dell'interclusione della porzione di fondo che, per destinazione del padre di famiglia, è destinato ad assumere la qualità di fondo dominante? Ad avviso della S.C. tale momento è da individuare nel venir meno del titolare originario del fondo, senza che possiedano rilevanza le modificazioni dello stato di fatto intervenute successivamente. E' precisamente in tale istante, con il subentrare di distinti soggetti nelle porzioni di fondo rispettivamente servente e dominante che si può dire sorto il diritto reale di servitù.

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