Servitù e diritto di seguito o inerenza attiva. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12798 del 14 maggio 2019)

In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo.

Commento

(di Daniele Minussi)
la pronunzia mette a fuoco la peculiare efficacia del diritto di seguito, carattere tipico dei diritti reali in re aliena. Infatti la sussistenza del diritto di servitù che assiste un fondo permane quand'anche il tenore testuale dell'atto di trasferimento dell'immobile non ne facesse espressa menzione. Le cose andrebbero ben diversamente qualora si trattasse di un diritto avente differente consistenza, come ad esempio una mera obbligazione negativa che dovesse essere dall'alienante "trasferita" in capo all'acquirente di un fondo.

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