Servitù di veduta ed onere probatorio in capo a colui che agisce in confessoria servitutis. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18890 dell’8 settembre 2014)
L'attore che agisce in confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha affermato che gravasse su colui che vantava la titolarità di una servitù di veduta, costituita per destinazione del padre di famiglia, la prova dell'assenza di inferriate apposte ad un'apertura, in relazione al requisito dell'apparenza e della possibilità di affaccio sul fondo del vicino).