Servitù di uso pubblico. Modalità di costituzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 492 del 9 gennaio 2026)

In tema di acquisto delle servitù di uso pubblico, la dicatio ad patriam, quale atto di messa a disposizione stabile e continua di una cosa propria in favore di una collettività indeterminata, può realizzarsi con un’inequivoca manifestazione iniziale di volontà del proprietario (cd. dicatio propria) o con la mera assenza di una sua reazione all’esercizio dell’uso pubblico (cd. dicatio impropria), cosicché solo nella dicatio impropria è necessario il protrarsi ultraventennale del pacifico possesso da parte della collettività perché sia costituita la servitù

Commento

(di Daniele Minussi)
La distinzione operata dalla S.C. tra dicatio propria e dicatio impropria (tale essendo quella che non palesa l'intenzione del proprietario del bene di adibirlo all'utilizzo pubblico) è funzionale ad individuare la valenza dell'elemento temporale nel procedimento costitutivo del diritto reale. Mentre nella prima ipotesi non serve che sia decorso il termine ad usucapionem, essendo sufficiente la manifestazione di volontà del privato in ordine alla destinazione del bene, nella seconda è indispensabile il decorso del ventennio nel corso del quale si eserciti il possesso della servitù da parte della collettività.

Aggiungi un commento