Servitù coattiva di passaggio. Litisconsorzio necessario. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 27891 del 29 ottobre 2024)

L’azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso alla pubblica via ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell’unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall’art. 1051 cod.civ. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza “inutiliter data”, non potendo applicarsi in via analogica, in caso di contraddittorio non integro, al fine di evitare detta inutilità, l’art. 1059, comma 2, cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame mette a fuoco come non possa procedersi all'emanazione di una sentenza costitutiva di una servitù coattiva di passaggio se non a condizione che sano coinvolti tutti i proprietari dei fondi destinati ad essere attraversati dal percorso idoneo a collegare il fondo dominante con la pubblica via. Non avrebbe senso infatti che fosse costituito il diritto reale parziario su una mera porzione della strada priva di una concreta utilità.

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