Separazione consensuale omologata, assegnazione della casa coniugale, azione revocatoria. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9798 del 9 aprile 2019)

In tema di revocatoria ordinaria il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’“eventus damni”, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore. Non rilevano, al contrario, le successive vicende patrimoniali del debitore non collegate direttamente all’atto di disposizione.
L'accordo raggiunto in sede di modifica delle condizioni già fissate nell'ambito del procedimento di separazione personale dei due coniugi, intervenuto successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, non è in grado di mutarne la natura gratuita e la sua qualificazione come di atto in danno delle ragioni del creditore compiuto all’origine da uno dei due coniugi, con tutto quanto ne discende in punto di assoggettabilità all'azione revocatoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso posto al giudizio della S.C. veniva in esame l’accordo con il quale il coniuge, successivamente fallito, già assegnatario della casa coniugale in forza delle condizioni della pregressa separazione consensuale omologata, veniva a costituire i favore dell'altro coniuge il diritto di abitazione sua vita natural durante sulla casa coniugale, modificando le predette condizioni. Ciò a fronte della rinunzia al versamento delle somme già convenute a titolo di contributo alle spese rinvenire altro alloggio.
In particolare, il richiamo effettuato in tale accordo modificativo, ad un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale, non ne muta la natura gratuita, rimanendo pertanto lo stesso attaccabile per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria.
Il proponimento della detta azione, più in particolare, non è impedito nè dall'adozione del provvedimento di omologazione dell'accordo modificativo e neppure considerando la funzione solutoria dello stesso.

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