Sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.civ. e istituzione di un susseguente distinto rapporto giuridico. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 5638 del 3 marzo 2025)

La sentenza ex art. 2932 cod .civ. produce gli effetti del contratto non concluso dal momento del suo passaggio in giudicato, dando luogo a un rapporto che è distinto da quello derivante dal preliminare e che è, a sua volta, suscettibile di risoluzione per inadempimento per ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere, sicché la pronuncia di risoluzione del contratto non può che riguardare le obbligazioni da esso nascenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Cosa accade se, all'esito dell'emanazione di pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ., il bene trasferito e di cui al precedente contratto preliminare risulta difforme rispetto ad esso? Una volta pronunciata la sentenza, le prestazioni eventualmente imposte con il provvedimento costituiscono il contenuto di obbligazioni di carattere prettamente negoziale, ancorché stabilite in forma di accertamento, di condanna, o di condizione di efficacia. Se è il mancato pagamento del prezzo che costituisce il caso più frequente di inadempimento, va qualificata analogamente la consegna di un bene difforme rispetto a quello dedotto nel vincolo preliminare e il cui trasferimento sia stato disposto. Ne deriva che, non mutando tale attribuzione, sia pure operata con sentenza, la natura di prestazione contrattuale corrispettiva, l’eventuale inadempimento può essere fatto valere dall’altra parte. Essa, ricorrendone i presupposti, potrà così agire per la risoluzione, analogamente a quanto accade nell'ipotesi di mancato pagamento del prezzo (anche se va riferito come il pagamento del prezzo sia spesso indicato espressamente come condizione sospensiva del trasferimento del bene operato con sentenza).

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