Segnalazione in centrale rischi illegittima: risarcimento equitativo in favore dell’impresa che non ha potuto operare sul mercato. (Tribunale di Padova, Sez. II, sent. n. 833 del 27 gennaio 2016)

Deve ritenersi che laddove, come accertato dal CTU, il correntista non solo non sia in posizione debitoria verso la banca, ma abbia addirittura un credito, va rilevata la illegittimità della segnalazione in centrale rischi poiché in realtà la parte non presentava alcuna esposizione debitoria laddove la consulenza ha rilevato il superamento del tasso soglia usurario in molteplici trimestri, appare equo per il ristoro del danno non patrimoniale riconoscere al cliente una somma pari al doppio di quanto verrà restituito a seguito dei conteggi del CTU poiché, tanto la segnalazione illegittima in centrale rischi quanto l’applicazione di tassi usurari in ben nove trimestri va adeguatamente ristorata in considerazione del fatto che per la società tale condotta di parte convenuta ha di fatto comportato la impossibilità economica di operare sul mercato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie la società si era vista revocare gli affidamenti in conseguenza della segnalazione in CR della propria posizione e della applicazione di interessi successivamente qualificati come usurari. Il risarcimento del danno è stato equitativamente determinato nella misura doppia della somma corrispondente agli interessi indebitamente versati in quanto computati in base a criteri rivelatisi errati.

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