Se tu non mi paghi, io non iscrivo l'ipoteca. Responsabilità del notaio per violazione dell'obbligo di fornire adeguate informazioni. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4686 del 21 febbraio 2020)

In materia di contratto d'opera intellettuale, il rimedio contrattuale della eccezione di inadempimento è legittimamente esperibile dal professionista nel caso in cui il cliente non abbia assolto l'obbligo di anticipare le spese occorrenti per il compimento dell'opera ex art. 2234 c.c., purché la sospensione della prestazione avvenga secondo buona fede, cioè non sia attuata in modo tale da determinare al cliente un pregiudizio irreparabile, dovendo a tal fine aversi riguardo alla tempestività della contestazione dell'inadempimento dal professionista al cliente, idonea a consentire a quest'ultimo di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l'interesse o la utilità perseguita con l'attuazione del contratto.
La circostanza consistente nell’avvenuta iscrizione ipotecaria a vantaggio di un credito, conferisce a quest’ultimo, così garantito, una qualità specifica (misurabile sul piano della più sicura o agevole realizzabilità della pretesa connessa alla situazione soggettiva sostanziale), di per sé suscettibile d’essere valutata in termini economici, con la conseguenza che l’inadempimento consistito nella mancata assicurazione di detta specifica qualità del credito (contrattualmente promessa) non potrà sottrarsi, sul piano delle valutazione delle conseguenze dannose concretamente provocate, all’eventuale determinazione (necessariamente equitativa) della sua entità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il notaio che non iscrive l’ipoteca risarcisce il danno al cliente anche se costui non gli ha pagato la parcella. Il pregiudizio insito nella condotta del professionista infatti è di tale gravità da non potersi porre quale conseguenza di una condotta da contrapporre al mancato adempimento del cliente, il cui credito è posto in pericolo. Il fatto che non sia stato corrisposto l’onorario poi perde rilevanza a fronte del rilievo per cui i'effettivo ostacolo all'esecuzione della formalità pubblicitaria sarebbe consistito nella mera anticipazione delle spese afferenti alle imposte e tasse.

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