Se l'accordo è a due e non a tre non si tratta di interposizione fittizia di persona (simulazione), ma di interposizione reale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4738 del 10 marzo 2015)

L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella simulazione relativa quanto alla persona del contraente è essenziale che tutti i soggetti della simulazione siano parti del relativo accordo. Non è, in altri termini, sufficiente che si accordino interposto ed interponente: infatti in detta ipotesi l'altro contraente rimane "terzo" e del tutto estraneo alla fattispecie che, proprio per tale motivo, non può definirsi in chiave di simulazione, bensì di interposizione reale. L'interposto caso mai potrà rivestire la qualità di fiduciario, ma non certo di contraente apparente. Il vincolo contrattuale infatti è assolutamente vero e reale perchè effettivamente voluto dal contraente rimasto estraneo agli accordi tra interposto ed interponente.

Aggiungi un commento