Se all'esito della divisione ereditaria permane una situazione di comunione tra alcuni dei coeredi, la natura ordinaria di tale situazione non attribuisce alcuna prelazione nè retratto legale (Cass. Civ., Sez. II- (ord.) 21 maggio 2018, n.12504)

Il diritto di prelazione sui beni oggetto di comunione ereditaria comporta una manifesta deroga alla libera disponibilità del diritto di proprietà. Per questi motivi è esclusa l’applicabilità del riscatto successorio quando vi è solo la comunione ordinaria che si può creare tra gli interessati dopo la divisione per la congiunta attribuzione di un bene.

Commento

Come è noto l'art. 732 cod.civ. attribuisce ai coeredi la prelazione avente effetti reali (e, nell'ipotesi di violazione, la praticabilità del c.d. retratto successorio) in relazione alle alienazioni a terzi estranei che fossero effettuate in violazione a tale regola. Cosa riferire dell'ipotesi in cui, all'esito dell'atto di divisione pur stipulato, venga conservato un più limitato ambito di contitolarità anche soltanto di parte dei beni ricadenti nella massa divisionale? Secondo la S.C., in questo caso non si può più parlare appropriatamente di comunione "ereditaria", bensì di comunione "normale", con la rilevante conseguenza della inapplicabilità della predetta norma. Libero dunque ciascun contitolare di cedere anche la propria quota indivisa senza attivare il procedimento di cui all'art. 732 cod.civ.. Nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 6293/2015.

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