Scioglimento della società e rinunzia al credito da parte del socio. Presunzione di rinunzia abdicativa? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3136 del 9 febbraio 2021)

Per ritenere come realizzato o meno il fenomeno successorio di regola generato dallo scioglimento della società, non rileva tanto che si versi, ad esempio, in tema di diritti ancora incerti o illiquidi della società cancellata, fatti valere successivamente in giudizio da soci e tuttora sub iudice, piuttosto che di diritti di credito specificamente individuati o certi già prima dell'atto estintivo, quanto che le parti, all'atto di scioglimento della società o comunque prima della cancellazione, non abbiano manifestato una univoca volontà di rinuncia a detti diritti, non potendosi certamente inferire una volontà abdicativa in via presuntiva dalla semplice cancellazione della società.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema della permanenza di rapporti attivi e/o passivi in capo alla società in esito alla decisione di scioglimento ed alla susseguente cancellazione dal registro delle imprese è invero ricco di sfaccettature. Così la pronunzia in esame tratta il tema dall'angolo visuale della sorte dei diritti di credito vantati dai soci nei confronti dell'ente in relazione alla deliberazione degli stessi di procedere comunque allo scioglimento. Quid juris nell'ipotesi in cui nulla fosse stato specificato sulla sorte di tali poste passive? Potrebbe il contegno dei soci essere interpretabile in chiave di tacita rinunzia di tali crediti? Al quesito la Cassazione ha dato risposta negativa.

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