Scientia dammi e azione revocatoria ordinaria in relazione ad atti a titolo gratuito. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 9192 del 2 aprile 2021)

In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come sostanziare il requisito della scientia damni? In relazione agli atti a titolo gratuito (ma ancor più in riferimento a quelli a titolo liberale, nei quali l'arricchimento del beneficiario è da porre in relazione al depauperamento del disponente) non serve certamente che sussista la consapevolezza in costui di uno stato di inettitudine a far fronte alle proprie obbligazioni, ma la mera conoscenza del pregiudizio potenziale dell'atto rispetto ai propri creditori. Tale condizione, in tema di costituzione di fondo patrimoniale, non è richiesta in capo al coniuge non debitore: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11862/2015) e risulta sufficiente quand'anche il credito non fosse ancora certo od esigibile (cfr. Tribunale di Vicenza, 29 maggio 2013; Tribunale di Caltanissetta, 3 luglio 2014).

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