Sanatoria degli abusi edilizi e distanza minima tra fabbricati: "doppio binario". (Consiglio di Stato, Sez. II, sent. n. 1766 del 12 marzo 2020)

Il fatto che l'immobile sia posto a distanza dal confine inferiore a quella minima prevista dalla disciplina regolamentare edilizia, non risulta ex se ostativo rispetto al procedimento di sanatoria urbanistica, rimanendo tuttavia impregiudicato l'interesse di entrambi i proprietari frontisti di far valere il proprio diritto al rispetto delle distanze davanti al giudice ordinario a tutela del diritto di proprietà, poiché, pur in presenza di un provvedimento di condono edilizio (conseguito da entrambi i proprietari frontisti), il proprietario del fondo contiguo, leso dalla violazione delle norme urbanistiche o delle distanze legali, in presenza dei relativi presupposti ha comunque il diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento o la riduzione a distanza legale della costruzione in ipotesi illegittima.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia sancisce la reciproca irrilevanza del "binario" civilistico rispetto a quello amministrativo. Il condono edilizio del fabbricato irregolare dal punto di vista urbanistico (nella fattispecie fruito da entrambi i proprietari dei fabbricati rispetto ai quali era sorta la questione del rispetto delle distanze legali) nulla ha a che fare con il differente tema della distanza minima dai confini. Da notarsi, incidentalmente, come i provvedimenti abilitativi all'edificazione siano sempre rilasciati con la clausola "salvi i diritti dei terzi", che manifesta per l'appunto l'essenza di tale concetto). Ne discende come il rilascio del provvedimento di condono non faccia veni meno la violazione sotto il profilo civilistico con tutte le conseguenze del caso, compreso l'obbligo di arretramento della costruzione.

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