Riunione fittizia. Fidejussione rilasciata dal defunto: incidenza sul computo della porzione disponibile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 32804 del 9 novembre 2021)

Nella formazione della massa ai sensi dell’art. 556 cod.civ. si detrae dal valore dei beni compresi nel relictum solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo, se il debito, inizialmente non detratto, sia venuto ad esistenza in un secondo momento. Pertanto, il debito derivante da fideiussione prestata dal de cuius è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso.
Al fine della identificazione del negotium mixtum cum donatione non basta la qualifica che nell’atto hanno voluto attribuire le parti, né la obiettiva sproporzione, ma occorre la volontà di compiere un atto a titolo oneroso, che presenta una causa tipica o atipica, accompagnata dalla volontà di determinare l’arricchimento, come risultato dell’atto, e che la sproporzione sia voluta per spirito di liberalità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quale effetto esplica sulla ricostruzione della massa ereditaria il rilascio di fidejussione a garanzia di debiti di terzi da parte del de cuius? Va osservato al riguardo come la detraibilità del relativo passivo sia subordinata non soltanto all'attivazione della garanzia fidejussoria (ciò che può ben accadere anche successivamente alla morte dell'ereditando), ma anche all'accertamento della insolvenza del debitore principale, ciò che si tradurrebbe nella impraticabilità dell'azione di regresso nei di lui confronti.
In una siffatta situazione, la passività si tradurrebbe in un debito da sottrarre dal relictum nell'ambito delle operazioni riconducibili alla riunione fittizia (secondo lo schema previsto dall'art. 556 cod.civ.),

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