Risoluzione per mutuo consenso di precedente contratto di cessione d’azienda: imposta di registro proporzionale. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 4134 del 2 marzo 2015)

Il patto di "mutuo dissenso" a mezzo del quale viene retrocessa la proprietà e la disponibilità del ramo di azienda già oggetto del trasferimento, produce l'effetto di risolvere il precedente contratto ponendone nel nulla gli effetti con conseguente retrocessione all'originario proprietario. Ciò posto, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la fattispecie è inquadrabile nella prima delle ipotesi disciplinate dall'art. 28 del T.U. n. 131/1986 e l'atto deve essere conseguentemente assoggettato all'imposta proporzionale di registro da applicarsi con l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. qualifica l'atto di risoluzione per mutuo consenso di precedente contratto avente effetti traslativi, come accordo che produce la retrocessione dei diritti per l'innanzi trasferiti. Ne discende l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale e non in misura fissa. L'elemento peculiare della fattispecie era costituito dal fatto che il contratto risolto era costituito da una vendita con riserva della proprietà. Come è noto, in riferimento a tale fattispecie, si verifica una divaricazione della considerazione del profilo effettuale. Se dal punto di vista civilistico non vi sono dubbi che l'efficacia traslativa si abbia soltanto al tempo dal pagamento dell'ultima rata del prezzo, dal punto di vista tributario, invece, la vendita si considera come immediatamente produttiva del trasferimento, essendo subito dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale. Ne deriva che l'atto di risoluzione per mutuo consenso della precedente vendita con patto di riservato dominio fiscalmente non potrà che esser considerato come produttivo di un effetto traslativo in senso inverso, come tale assoggettato nuovamente ad un tributo in misura proporzionale. Ciò anche se, civilisticamente parlando, anche in tal caso non si ha alcun effetto dal punto di vista del trasferimento di diritti immobiliari. Insomma: nessuno ha trasferito nulla e nessuno restituisce nulla, ma le tasse si pagano due volte.

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