Risoluzione per inadempimento conseguente al mancato accollo del mutuo previsto dal contratto preliminare di vendita immobiliare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 157 dell’8 gennaio 2014)

Deve essere dichiarata la risoluzione per inadempimento del preliminare di compravendita immobiliare laddove il promittente non si accolla il mutuo come previsto dal contratto prima della stipulazione dell’atto notarile di compravendita, trattandosi dell’unica quota di prezza da corrispondere in denaro per la quale il promittente venditore ha rinunciato alla disponibilità del bene a fronte di un immediato incasso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico tra il costruttore promittente alienante ed il promissario acquirente era stato pattuito nel contratto preliminare che l'accollo di una parte del prezzo sarebbe intervenuto prima della stipula del contratto definitivo. L'inadempimento di tale obbligazione è stato reputato specialmente rilevante nell'economia complessiva dell'accordo, in dipendenza dell'intervenuta cristallizzazione del prezzo dell'immobile in costruzione e delle esigenze di liquidità dell'impresa costruttrice, tanto da condurre alla risoluzione del contratto.

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