Risoluzione della donazione per inadempimento del modo: grava sul debitore inadempiente l’onere di provare l’impossibilità di eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 21208 del 17 settembre 2013)
Con riferimento alla pretesa impossibilità della prestazione (posta a carico del donatario e consistente nell'assistenza morale e materiale del donante), occorre ulteriormente osservare che la sola circostanza dell'allontanamento dalla casa non determina di per sé una causa non imputabile ai fini dell'accertamento dell'impossibilità della prestazione che estingue l'obbligazione occorrendo anche la prova della diligenza impiegata in concreto sia per evitare che sorgesse, l'ostacolo all'adempimento.
In tema di impossibilità della prestazione, deve essere offerta dall'obbligato la prova della non imputabilità, anche remota, dell'evento impeditivo.