Risoluzione della donazione per inadempimento del modo: grava sul debitore inadempiente l’onere di provare l’impossibilità di eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 21208 del 17 settembre 2013)

Con riferimento alla pretesa impossibilità della prestazione (posta a carico del donatario e consistente nell'assistenza morale e materiale del donante), occorre ulteriormente osservare che la sola circostanza dell'allontanamento dalla casa non determina di per sé una causa non imputabile ai fini dell'accertamento dell'impossibilità della prestazione che estingue l'obbligazione occorrendo anche la prova della diligenza impiegata in concreto sia per evitare che sorgesse, l'ostacolo all'adempimento.
In tema di impossibilità della prestazione, deve essere offerta dall'obbligato la prova della non imputabilità, anche remota, dell'evento impeditivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può che condividere l'applicazione del principio generale di cui all'art.1218 cod.civ. all'ipotesi del mancato adempimento dell'obbligazione modale contenuta nell'atto di liberalità. E' infatti il debitore a dover fornire la prova del fatto che l'inadempimento non sia dipeso da causa a lui imputabile se intende andare esente da responsabilità.

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