Risoluzione della compravendita: non è litisconsorte necessario il coniuge in comunione legale rimasto estraneo al perfezionamento del contratto tra venditore ed acquirente convenuto in giudizio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16559 del 2 luglio 2013)

In riferimento all'azione di risoluzione per inadempimento di un atto di compravendita immobiliare, promossa dall'alienante nei confronti dell'acquirente, non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario del coniuge in comunione legale con quest'ultimo, rimasto estraneo alla stipulazione del contratto. L'azione predetta, invero, in quanto destinata a travolgere ogni effetto del contratto, incide direttamente su tale fatto e non anche sui diritti che da esso sono sorti anche in favore del coniuge non stipulante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Pronunziata la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare per inadempimento dell'acquirente, il coniuge di quest'ultima parte proponeva opposizione di terzo ex art.404 c.p.c. avverso la sentenza di secondo grado, domandando che venisse dichiarata la nullità e l'inopponibilità della decisione in conseguenza della propria assenza nel giudizio.
Al riguardo tuttavia occorre fare una distinzione: un conto è domandare al giudice una pronunzia che abbia conseguenze dirette ed immediate su un diritto soggettivo, come tale appartenente alla comunione legale (litisconsorzio necessario). Altra cosa invece è avere a che fare con questioni riguardano la validità e l'efficacia del contratto (come nella fattispecie). In quest'ultima ipotesi non è in questione un diritto appartenente alla comunione, bensì un atto negoziale inter partes, rispetto al quale entrano in gioco unicamente coloro che ne furono i protagonisti.

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