Risoluzione del contratto. Momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 28895 del 11 novembre 2024)
Quando l’esistenza d’un contratto viene in rilievo quale presupposto per l’esercizio di diritti nei confronti di terzi e quel contratto è dichiarato risolto con una pronuncia costitutiva ex art. 1453 cod.civ., gli effetti della risoluzione nei confronti dei terzi si devono considerare avvenuti nel momento dell’inadempimento dedotto a fondamento della domanda di risoluzione, dovendosi ritenere cessata, a partire da tale momento, l’obbligazione del terzo, il cui presupposto giuridico era l’esistenza del contratto risolto.