Risoluzione del contratto, jus variandi e risarcimento del danno: le SSUU confermano l'orientamento estensivo. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 8510 dell’11 aprile 2014)

La parte che, ai sensi dell’art. 1453, comma II, c.c. chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, può domandare, contestualmente all’esercizio dello ius variandi, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Con l'importante pronunzia in esame viene risolto il conflitto giurisprudenziale sul tema (cfr., in senso difforme Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 870 del 23 gennaio 2012). Il contraente non inadempiente che avesse inizialmente instato per l'adempimento può successivamente non soltanto optare nel senso della risoluzione (ciò che è normativamente sancito dall'art.1453 cod.civ.), ma domandare contestualmente il risarcimento del danno senza che debba agire con separato giudizio.

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