Risoluzione del contratto, jus variandi e risarcimento del danno: le SSUU confermano l'orientamento estensivo. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 8510 dell’11 aprile 2014)
La parte che, ai sensi dell’art. 1453, comma II, c.c. chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, può domandare, contestualmente all’esercizio dello ius variandi, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale.