Riparto tra venditore e compratore di unità immobiliare in condominio degli oneri per le spese straordinarie deliberate in caso di vendita dell’appartamento. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8782 del 10 aprile 2013)

In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c.. Se questo è il criterio di ripartizione generale in caso di vendita di un immobile appartenente ad un complesso condominiale, deve, tuttavia, rimarcarsi che è da ritenersi valida, nei rapporti interni tra venditore e compratore, la previsione di una diversa pattuizione adottata tra alienante ed acquirente nel contratto di compravendita della porzione esclusiva dell’edificio in condominio, al fine di far ricadere sull’uno o sull’altro l’onere per le spese condominiali relative a lavori di straordinaria manutenzione (deliberate ed ancora da eseguire).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia è conforme all'orientamento da ultimo delineatosi in giurisprudenza. In sintesi se le spese straordinarie sono state deliberate quando l'appartamento era ancora in capo al venditore è costui che è tenuto a pagarle. Tuttavia se viene richiesto del pagamento l'acquirente, egli non si potrà rifiutare, data la solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. cod.civ.. Una volta che l'acquirente avesse pagato, potrà poi agire nei confronti del venditore per rivalersi di quanto corrisposto all'amministrazione condominiale.

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