Rinunzia alla quota di comproprietà ex art.1104 cod.civ. e lberalità indiretta. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3819 del 25 febbraio 2015)

Costituisce donazione indiretta la rinunzia alla quota di comproprietà, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comproprietari. In tal caso si è infatti di fronte ad una rinunzia abdicativa alla quota di comproprietà, perché l'acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comunisti si verifica solo in modo indiretto attraverso l'eliminazione dello stato di compressione in cui l'interesse degli altri contitolari si trovava a causa dell'appartenenza del diritto in comunione anche ad un altro soggetto; e poiché per la realizzazione del fine di liberalità viene utilizzato un negozio, la rinunzia alla quota da parte del comunista, diverso dal contratto di donazione, non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per quest'ultimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La rinunzia (abdicativa?) alla comproprietà di un immobile produce gli effetti previsti dall'art.1104 cod.civ.. La norma in questione, dopo aver posto il principio in base al quale ciascun partecipante alla comunione deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune, fa salva la facoltà da parte del contitolare di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La disposizione è dunque angolata dal mero punto di vista dell'obbligazione del pagamento delle spese comuni e nulla dice circa la sorte del diritto oggetto di rinunzia. Va d'altronde riferito che la rinunzia meramente abdicativa, come tale, consiste semplicemente nella dismissione del diritto, che non viene pertanto trasmesso ad altri. Ecco allora che il profilo effettuale dell'atto, come descritto dalla sentenza in esame, non tanto scaturisce dalla dinamica interna dello stesso, quanto da una presunta forza espansiva del diritto di proprietà. Per effetto della rinunzia della quota, l'ulteriore quota si accrescerebbe in capo agli altri contitolari. In effetti la pronunzia si segnala (più che per la conclusione in base alla quale l'atto in questione non sarebbe soggetto alla forma propria della donazione, costituendo liberalità indiretta) proprio per aver messo a fuoco la dinamica interna accrescitiva del diritto in capo agli altri contitolari del diritto.
Si aprono interessanti scenari: a far tempo da quale momento si può reputare che abbia avuto luogo l'effetto accrescitivo? Affinchè esso sia sancito occorre una qualche attività dell'avente diritto? Può costui ricusare l'acquisto pur trattenendo la propria quota? Si tratta di domande evocate dalle conseguenze di un acquisto che potrebbe rivelarsi non propriamente gradito per il presunto beneficiario. Proprio in considerazione di tali aspetti parrebbe più appropriato costruire la fattispecie in esame in chiave di atto dispositivo, in relazione al quale i destinatari potrebbero esprimere un intento dissonante, ricusando cioè di subire una presunta ed automatica efficacia incrementativa della propria quota.

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