Rinunzia all'eredità. Impugnazione da parte dei creditori del chiamato. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 5994 del 4 marzo 2020)
Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 cod.civ. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore.