Rinuncia dei beneficiari del trust. Retrocessione del bene al disponente. Neutralità fiscale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 8719 del 30 marzo 2021)
La retrocessione del patrimonio in trust appare fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell'ipotesi in cui i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati. La non individuabilità, nella costituzione del vincolo, di un autonomo presupposto di imposta vale anche ad escludere che l'atto di retrocessione, così come l'atto istitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo, siano alternativamente assoggettabili all'imposta sulle donazioni. Di questa mancano, infatti, gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, secondo quanto evincibile dal TU n. 346 del 1990 cit., art. 1, 13.