Rinuncia dei beneficiari del trust. Retrocessione del bene al disponente. Neutralità fiscale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 8719 del 30 marzo 2021)

La retrocessione del patrimonio in trust appare fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell'ipotesi in cui i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati. La non individuabilità, nella costituzione del vincolo, di un autonomo presupposto di imposta vale anche ad escludere che l'atto di retrocessione, così come l'atto istitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo, siano alternativamente assoggettabili all'imposta sulle donazioni. Di questa mancano, infatti, gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, secondo quanto evincibile dal TU n. 346 del 1990 cit., art. 1, 13.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è detto che l'atto di costituzione di un trust abbia quale esito indispensabile la distribuzione dei beni ai beneficiari. Può infatti accadere che questi ultimi abbiano a rinunziarvi, retrocedendo al settlor quanto già oggetto di segregazione. La pronunzia prende in considerazione proprio questa eventualità sotto il profilo tributario. Secondo la S.C. non si applicano all'atto di retrocessione nè l'imposta di donazione, nè le imposte ipotecaria e catastale, essendo soggetto a tassa fissa l’atto con cui tutti i beneficiari rinunciano al trust. La retrocessione dei beni al disponente, infatti, non è un nuovo trasferimento ma un effetto automatico della cessazione del vincolo di destinazione. Tali considerazioni sono valevoli anche nell'ipotesi in cui i beni in trust oggetto di retrocessione siano diversi da quelli originariamente conferiti (si pensi al conferimento in trust di una somma di denaro destinata ad acquisizioni immobiliari che il trustee dovesse amministrare).

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