Rinuncia al legato sostitutivo di legittima: profilo effettuale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16252 del 27 giugno 2013)

Il legato in sostituzione di legittima, previsto dall'art. 551 c. c., è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che l'eventuale rinuncia determina il venire meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettantegli per legge sui beni ereditari. Ne consegue che il legatario, che abbia rinunciato al legato tacitativo in denaro, può conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall'art. 718 c. c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che, come è noto, il legato si acquisisce automaticamente, a differenza di quanto è a dirsi per l'eredità, la quale invece si acquista soltanto con l'accettazione, la pronunzia mette in luce la dinamica della rinunzia al legato sostitutivo. Una volta eliminata l'attribuzione del legato sostitutivo il legittimario che ne fosse stato il destinatario ben può agire in riduzione, così recuperando la qualità di coerede, contitolare di una quota indivisa dei beni ereditari.

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