Rinuncia al diritto di proprietà. L'art. 827 cod.civ. vale ancora? Le SSUU si pronunciano sul controverso tema dell'abbandono liberatorio. (Cass. Civile, Sez. Unite, sent. n. 23093 dell'11 agosto 2025)

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’articolo 832 cod.civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod.civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa e non nell’adesione di un altro contraente. Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, della Costituzione, o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’articolo 42, secondo comma, della Costituzione, un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione si pronuncia, finalmente a Sezioni unite, sulla concreta operatività dell'abbandono liberatorio della proprietà. Come è noto, sul tema si sono succedute plurime pronunzie, ma soprattutto prese di posizione da parte dell'Avvocatura dello Stato. Essa, in particolare, ebbe a prospettare la possibile illiceità della causa della rinunzia alla proprietà ogniqualvolta la medesimo si fosse perfezionata allo scopo porre a carico della collettività oneri impropri. Si era fatto l'esempio di colui che rinunziasse alla prorprietà di un fondo nel qiuale fossero stati seppelliti rifiuti tossici, oppure di chi abbandonasse la proprietà di un immobile fatiscente allo scopo di sottrarsi alla responsabilità ex art. 2051 cod.civ..
Le SSUU sbarazzano il campo da tutte queste illazioni oblique: nè una lettura costituzionalmente orientata della norma in questione può impedire al proprietario di porre in essere la rinunzia del proprio diritto, nè un ipotetico "abuso del diritto". L'eventuale finalità egoistica è irrilevante, essendo immanente nell'elemento causale proprio della rinunzia la possibilità di porla in essere.
V'è di più: l'efficacie della rinuzia non appare neppure condizionata dall'adesione "dell'altro contraente" (ma sarebbe stato più appropriato fare riferimento al soggetto controinteressato). Quest'ultima conclusione appare di notevole portata, importando che la rinunzia ad una quota di comproprietà possa essere considerata operativa anche in difetto di adesione da parte del soggetto contitolare. Caso mai si aprirà un dibattito circa le sorti della quota nell'ipotesi di mancata manifestazione di volontà intesa ad acquisire la quota oggetto della rinunzia.

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