Rimedio di cui all'art. 2932 cod.civ., successione del promissario acquirente, mancato esercizio dell'azione da parte di tutti i coeredi. Conseguenze (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 21609 del 19 settembre 2017)

Nel caso di decesso di un promissario acquirente, qualora una pluralità di eredi subentri nel diritto a ottenere il trasferimento del bene in adempimento del preliminare concluso dal de cuius e solo alcuni di essi agiscano ex art. 2932 c.c., non avendo gli altri manifestato interesse all'acquisto, è possibile disporre il trasferimento coattivo della proprietà del bene in favore degli attori, poiché la "parte negoziale", quale entità soggettiva di imputazione delle posizioni attive e passive nascenti dal contratto, è insensibile alle proprie mutazioni interne.

Commento

(di Daniele Minussi)
Originale il tema trattato dalla S.C. viene meno il promissario acquirente e la parte promittente alienante non adempie. Soltanto alcuni tra i coeredi ritengono di agire ex art. 2932 cod.civ. avverso il contraente inadempiente. Quid juris? Secondo la Cassazione la mancanza di alcuni tra i successori a titolo universale della parte non è ostativa rispetto all'emissione della pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ. in favore dei coeredi che abbiano concretamente agito in giudizio.
Si veda, per l'analoga ipotesi, riferita tuttavia alla situazione della originaria pluralità della parte promissaria acquirente, Cass. Civ. Sez. II, 6480/97.
Quanto al caso in cui la pluralità soggettiva concerna i promittenti alienanti, come accade per un bene in comunione si veda invece Cass. Civ. Sez. Unite, 7481/93; Cass. Civ. Sez. III, 9091/04; cfr. Cass. Civ. Sez.II, 6308/08 relativamente all'impraticabilità di emettere sentenza costitutiva nell'ipotesi in cui il bene sia stato promesso in vendita dal mero titolare di una quota dello stesso

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