Rilevanza giuridica di copie "informi" (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 31840 del 5 dicembre 2025)
Sebbene facciano piena prova in giudizio ai sensi degli artt. 2714 e 2715 cod.civ., nell’ambito degli atti pubblici e delle scritture private depositati presso uffici pubblici, soltanto le copie spedite nelle forme di legge, il giudice di merito può attribuire rilevanza probatoria, con una valutazione insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici, anche alle copie informi esibite dalle parti quando riconosca che corrispondano all’originale. In adesione a questi principi si reputa che la mera assenza della sottoscrizione in originale del notaio (sostituita dalla dicitura “f.to”) e del timbro del medesimo, non privino di efficacia probatoria le copie delle procure la cui identificazione, quali atti pubblici registrati, è del tutto integra in ragione del riferimento al notaio rogante, alla data, al numero di repertorio e di raccolta.