Rilevanza giuridica di copie "informi" (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 31840 del 5 dicembre 2025)

Sebbene facciano piena prova in giudizio ai sensi degli artt. 2714 e 2715 cod.civ., nell’ambito degli atti pubblici e delle scritture private depositati presso uffici pubblici, soltanto le copie spedite nelle forme di legge, il giudice di merito può attribuire rilevanza probatoria, con una valutazione insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici, anche alle copie informi esibite dalle parti quando riconosca che corrispondano all’originale. In adesione a questi principi si reputa che la mera assenza della sottoscrizione in originale del notaio (sostituita dalla dicitura “f.to”) e del timbro del medesimo, non privino di efficacia probatoria le copie delle procure la cui identificazione, quali atti pubblici registrati, è del tutto integra in ragione del riferimento al notaio rogante, alla data, al numero di repertorio e di raccolta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che per compie "informi" si intendano quelle copie prive sia di dichiarazione della loro autenticità o della conformità di esse all'originale (nella prassi, una mera fotocopia o dell'originale ovvero della c.d. "matrice" di un atto notarile, priva di autenticazione e delle firme in originale delle parti, sostituite dalla menzione "firmato", seguita dall'indicazione dei nomi delle parti che abbiano sottoscritto il documento originale e del pubblico ufficiale), la pronunzia riconosce che anche la produzione in giudizio di siffatta documentazione sia idonea a fungere da supporto probatorio. Tale copia, infatti, può ben essere valutata come corrispondente al documento originale in esito alla valutazione del Giudice 8avente ad oggetto la congruenza di elementi quali numero di repertorio e raccolta, datazione, etc.).

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