Rilevanza della categoria attribuita all’immobile strumentale ad attività agricola. (Commissione Tributaria Provinciale di Matera, 6 febbraio 2012)

Lo ius superveniens costituito dal d.l. n. 207/08, art. 23, comma I bis, convertito con modificazioni dalla l. n. 14/2009 valorizza la scelta esegetica compiuta dall’orientamento giurisprudenziale di legittimità che da tempo focalizza l’attenzione sulla decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere (o per affermare) l’assoggettabilità ad Ici di un fabbricato. Ne consegue che qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come «rurale» (categoria A/6 per le unità abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad Ici del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell'amministrazione competente; allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il “fabbricato” non sia stato catastalmente classificato come «rurale», il proprietario che ritenga tuttavia sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione in un certo senso appare "datata".
Essa infatti ha a che fare con la non più vigente imposta ICI, mentre l'IMU viene applicata anche ai fabbricati rurali. In ogni caso è stato ribadito il criterio in base al quale l'unico criterio per dirimere il dubbio se o meno il fabbricato fosse assoggettato ad ICI era quello della attribuzione della categoria catastale e l'unica possibilità di contestare tale assoggettamento consisteva nella impugnazione della classificazione.

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