Rilevabilità d'ufficio della nullità: Il giudice può, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, rilevare la nullità di clausole che contemplano interessi a tasso usurario. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 24483 del 30 ottobre 2013)

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d'interesse o che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c. c., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta degli interessi, senza che ciò si traduca in una violazione del principio della domanda, il quale esclude che, in presenza di un'azione diretta a far valere l'invalidità di un contratto, il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall'attore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Vero è che la nullità è rilevabile d'ufficio, ma spesso tale principio è stato "diluito" dal principio processuale di cui all'art.112 c.p.c., in base alla quale deve sussistere corrispondenza tra le richieste introdotte dalle parti e la pronunzia del Giudice. Rilevante pertanto si palesa la decisione in commento: la banca che aveva agito con decreto ingiuntivo azionando il proprio credito derivante dal saldo del conto corrente, nel corso del giudizio di opposizione si è vista rilevare la nullità delle clausole regolanti il tasso d'interesse.

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