Riconoscimento di figlio naturale, dichiarazione resa in una scrittura non contenente ulteriori indicazioni. Negozio testamentario? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1993 del 2 febbraio 2016)

L'atto contenente disposizioni di carattere esclusivamente non patrimoniale può essere qualificato alla stregua di un testamento purché di questo abbia contenuto, forma e funzione, la quale ultima, in particolare, consiste nell'esercizio, da parte dell'autore, del proprio generale potere di disporre mortis causa. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un testamento olografo in una scrittura privata contenente il riconoscimento di figlio naturale, non evincendosi univocamente da essa la volontà del de cuius di determinare l'effetto accertativo della filiazione dopo la propria morte).

Commento

(di Daniele Minussi)
Delicata la questione di diritto evocata dalla pronunzia. Giova da un lato rammentare come la natura giuridica del riconoscimento di figlio naturale sia da qualificarsi in chiave di mero atto giuridico, i cui effetti cioè sono ricollegati dalla legge al sol fatto della emissione cosciente e volontaria della materialità della dichiarazione. La natura non negoziale della stessa implica l'irrilevanza di ogni indagine circa la direzione dell'intento, della volontà del dichiarante. Al contrario il testamento è un atto giuridico negoziale che può variamente annoverare disposizioni aventi vario carattere, anche non negoziale. Quid juris nell'ipotesi in cui venga in considerazione una mera ricognizione, come quella in esame? Secondo la S.C. il "cortocircuito" si risolve richiedendo che essa, allo scopo di poter essere parallelamente considerata come "testamento" debba contenere espressioni dalle quali si ricavi che il disponente la abbia considerata anche quale espressione di ultima volontà. Detto in altri termini: occorre recuperare quella natura negoziale altrimenti difettante nel mero atto ricognitivo.
Quale è la rilevanza della questione? Soltanto quando il riconoscimento è contenuto in un testamento assume efficacia a far tempo dalla morte del disponente.

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