Riconducibilità del valore della partecipazione sociale facente capo ad uno soltanto tra i coniugi alla comunione de residuo e tempo di stima del valore della stessa. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 6876 del 20 marzo 2013)

In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, il credito verso il coniuge socio di una società di persone, a favore dell'altro coniuge in comunione de residuo, è esigibile al momento della separazione personale, che è causa dello scioglimento della comunione, ed è quantificabile nella metà del plusvalore realizzato a tale momento, consentendosi altrimenti al coniuge-socio di procrastinare sine die la liquidazione della società o di annullarne il valore patrimoniale.
È caratteristica tipica della comunione de residuo che l'attivo della massa comune si arricchisca proprio nel momento in cui il vincolo di solidarietà tra i coniugi si allenta con la separazione personale dei coniugi che è causa dello scioglimento della comunione legale, momento quest'ultimo cui necessariamente va ancorata la stima del valore di quella massa. La compartecipazione al valore degli incrementi patrimoniali conseguiti post nuptias dall'altro coniuge è differita al momento della separazione, non ad epoca successiva.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'interessante decisione della Cassazione coinvolge due distinti aspetti:
a) quello della titolarità della quota di società di persone costituita dopo il matrimonio da uno soltanto dei coniugi in comunione legale;
b) quello del tempo esatto di valorizzazione della detta partecipazione sociale.
Sotto il primo profilo, una volta escluso che la quota facesse parte della comunione legale ex lettera a) art.177 cod.civ., si è qualificato che la stessa dovesse essere ricondotta alla comunione de residuo ai sensi dell'art.178 cod.civ..
Venendo al secondo aspetto, altrettanto condivisibilmente, è stato individuato il momento della valorizzazione di detta quota precisamente nel tempo in cui avesse a sciogliersi al comunione legale dei beni tra i coniugi, altrimenti rimanendo sospeso arbitrariamente sine die la liquidazione del relativo valore fino alla decisione di porre termine alla società ovvero al rapporto sociale limitatamente al coniuge socio.

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