Ricognizione dell'effetto traslativo prodottosi in forza di scrittura perfezionata 26 anni prima. Data certa ai fini dell’imposizione fiscale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 7621 del 24 marzo 2017)
Ai fini dell'imposta di registro, sulla base della normativa tributaria vigente l'Amministrazione finanziaria deve essere ricompresa nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c., in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso, sicché, nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata, deve farsi riferimento al momento in cui l'atto ha acquistato data certa e, quindi, ad esempio, alla data della sua registrazione o a quella della morte di uno dei sottoscrittori.