Richiesta della parte non inadempimente di restituzione del doppio della caparra cofirmataria versata. Valenza giuridica. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4301 del 25 febbraio 2026)

In tema di caparra confirmatoria, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale -, e non quale esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra versata e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti ovvero la parte che l’abbia incassata chieda, ad integrazione dell’invocata risoluzione, l’accertamento del diritto a ritenerla, oltre alla riparazione dell’ulteriore nocumento patito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Poiché soltanto la mera ritenzione della caparra ovvero la richiesta di restituzione del doppio della stessa sono coerenti con il meccanismo di esercizio del diritto di recesso che tale strumento assicura, ogni eventuale ulteriore richiesta non può che essere qualificata come intesa ad ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto e il risarcimento dei relativi danni. Sulla alternatività delle richieste, cfr.Cass. civile, sez. III, 2004/18850

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