Revocazione per ingratitudine della donazione avente ad oggetto quota di società e competenza della sezione specializzata dell'impresa. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 22341 del 15 ottobre 2020)

Esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d'impresa la controversia relativa alla domanda di revocazione di una donazione, pur quando essa abbia avuto ad oggetto, diretto o indiretto, partecipazioni sociali, laddove l'attore lamenti, ai sensi dell'art. 801 cod.civ., condotte foriere della caducazione del contratto per la violazione degli elementari obblighi verso il donante ivi previsti, onde le vicende societarie vi restino affatto estranee.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sezione specializzata del Tribunale in materia di impresa non è competente in relazione alla controversia nella quale sia svolta domanda di revocazione della donazione per ingratitudine. Infatti non vengono in considerazione questioni afferenti alla materia societaria o d'impresa, bensì argomenti afferenti all'atto di liberalità in sè e per sè considerato. Che esso abbia ad oggetto una partecipazione sociale piuttosto che un cespite diverso rappresenta un mero accidente che non si riflette sulla natura delle questioni che, ratione materiae, sono devolute a tale giudice specializzato.

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