Revocazione della donazione per sopravvenienza di figli. Presupposti. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 32672 del 16 dicembre 2024)

La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli ai sensi dell’art. 803 cod.civ. è subordinata alla effettiva nascita o alla conoscenza posteriore dell’esistenza di un figlio o discendente legittimo alla data della donazione. La consapevolezza del concepimento di un figlio alla data della donazione non preclude la possibilità di revoca, trattandosi di circostanza che acquisisce rilevanza solo con la nascita del figlio

Commento

(di Daniele Minussi)
Non conta, ai fini della possibilità di addivenire alla revocazione della donazione, ia situazione della consapevolezza in capo al donante dell'intervenuto concepimento di un figlio. Pur trascurando l'eventualità che pur non si può escludere, di una interruzione della gravidanza, ciò che conta a livello di previsione normativa, è unicamente la nascita di un figlio successivamente al perfezionamento dell'atto di liberalità. Queste conclusioni sono d'altronde sancite normativamente dal modo di disporre del II comma dell'art. 803 cod.civ..

Aggiungi un commento