Revocazione della donazione per "ingiuria grave". (Appello di Catania, sent. n. 74 del 31 gennaio 2020)

L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 cod.civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia della Corte di merito mette a fuoco la mancanza di coincidenza tra la nozione penalistica di ingiuria e quella posta a fondamento della revocazione della donazione. L'ingiuria infatti, quando si rifletteva in una condotta penalmente rilevante (tale più non è, dal momento che tale fattispecie è stata depenalizzata
per effetto dei Dlgs 15 gennaio 2016 numeri 7 e 8), poteva ben essere integrata anche da un singolo episodio intercorso tra il soggetto attivo e quello passivo (senza che vi fosse alcun bisogno della percezione dell'offesa da parte di terzi). Ai fini della revocazione occorre invece che la condotta ingiuriosa del donatario abbia creato una situazione di riprovazione sociale (Cass. Civ., Sez.II, 23545/11), pur non rilevando le critiche anche aspre o le opinioni dissenzienti (Tribunale di Roma, Sez. III, 21224 del 22 ottobre 2015).

Aggiungi un commento