Revocazione della donazione per "ingiuria grave". (Appello di Catania, sent. n. 74 del 31 gennaio 2020)
L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 cod.civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento.