Revocatoria ordinaria: dies a quo del termine prescrizionale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4049 del 9 febbraio 2023)

La disposizione dell'art. 2903 cod.civ., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 cod.civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come individuare il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale per promuovere l'azione revocatoria ordinaria? Secondo la S.C. occorre coordinare il modo disporre dell'art.2903 cod.civ. con il principio "contra non valentem agere non currit praescriptio" di cui all'art. 2935 cod.civ.. Ne segue che, in tema di contratto di compravendita immobiliare, il termine decorre non già dalla data della stipula dello stesso, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari. Solo in tale momento infatti i terzi sono posti in grado di conoscere del perfezionamento dell'atto pregiudizievole.

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