Revoca espressa del testamento e pluralità di disposizioni di ultima volontà. (Tribunale di Savona, 18 giugno 2021)

La revocazione espressa del testamento può farsi, ai sensi dell'art. 680 cod. civ., oltre che con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, con un nuovo testamento, mediante una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere, in tutto o in parte, efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante; ne consegue che, a tal fine, non può essere considerata come una formula di stile l'espressione “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria contenuta nel testamento posteriore”.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 680 cod.civ. la revoca espressa del testamento può essere effettuata anche semplicemente con un nuovo negozio di ultima volontà. Non è necessaria a tale fine l'adozione di una speciale forma. Conseguentemente la revoca sarà validamente contenuta sia in un testamento pubblico, sia in un testamento segreto, sia in un olografo ovvero addirittura in un testamento speciale, qualora ne ricorrano i presupposti specifici. Ciò premesso, la S.C. ha escluso che la menzione della revoca premessa in un testamento olografo possa essere reputata mera clausola di stile in riferimento alle plurime manifestazioni di ultima volontà precedentemente espresse dal testatore.

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