Revoca della rinuncia all'eredità: requisiti formali. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 6803 del 21 marzo 2026)

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., la forma solenne che deve rivestire la rinuncia all’eredità esclude l’ammissibilità di una revoca tacita e per facta concludentia della rinunzia stessa. Il chiamato all’eredità che vi abbia inizialmente rinunciato può comunque successivamente accettarla, in forza dell’originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno, circostanza che si verifica nel caso di devoluzione dell’eredità allo Stato

Commento

(di Daniele Minussi)
Giova preliminarmente osservare che, a differenza dell'accettazione dell'eredità, la quale conosce, oltre alla forma vincolata relativa alla modalità espressa (atto pubblico o scrittura privata), anche quella "libera" propria della accettazione tacita e a quella presunta, la rinuncia all'eredità può essere effettuata solo per atto pubblico. Ne potrebbe derivare che ogni negozio ad essa collegato (si pensi ad una procura) sia soggetto allo stesso rigore formale. Così, l'eventuale revoca della rinunzia. Ma quale effetto avrebbe una mera revoca della rinunzia? Essa, a ben vedere, dovrebbe avere, quale esito, il semplice ripristino della qualità di chiamato in capo al soggetto già rinunziante. Al di là della futilità di ripristinare semplicemente la delazione in favore di colui che abbia assunto la qualità di rinunziante, la pronunzia mette a fuoco come, piuttosto, sia utile chiarire come, fino al momento in cui un eventuale chiamato in subordine abbia, accettando, posto fuori gioco il rinunziante, costui può sempre procedere ad una accettazione. Essa, ancorché tardiva, possiede l'efficacia di revocare la rinunzia. Ciò premesso, la devoluzione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 cod.civ., risulta preclusiva della possibilità di porre in essere efficacemente una tardiva accettazione che faccia venir meno la rinunzia precedentemente espressa.

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