Revoca del certificato di eredità. Natura meramente amministrativa dello stesso. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 2162 del 3 febbraio 2016)

Il provvedimento del tribunale di revoca del certificato di eredità, ex art. 20 del R.D. n. 499/1929, esaurendosi esclusivamente in ambito amministrativo senza incidere su diritti soggettivi, è privo dei caratteri di decisorietà e definitività, sicché non è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Commento

(di Daniele Minussi)
Giova anzitutto chiarire come la fattispecie abbia a riguardare non già il certificato di cui al regolamento 612/2012 CE, bensì il “certificato di eredità e di legato” disciplinato dal titolo II del r.d. n. 499 del 1929 (v. art. 32, comma 3, l.e.). La funzione di esso è limitata all’iscrizione nel libro fondiario dell’acquisto di diritti reali immobiliari a titolo successorio, pur dovendo essere annoverato tra i “documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri”, che non sono sostituiti dal CSE (v. art. 62 § 3 regolamento 650/2012 CE). Ne segue che la natura meramente amministrativa dello stesso, ben differente rispetto a quella del certificato successorio europeo, non lo rende impugnabile ai sensi dell'art.111 Cost..

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