Retratto successorio e diritto di prelazione del coltivatore diretto: quale prevale? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21050 dell’11 settembre 2017)

All'interno della comunione ereditaria ciascuno dei coeredi è libero di trasferire la propria quota di fondo rustico all'uno o all'altro coerede, non essendo applicabili tra i coeredi le limitazioni all'autonomia negoziale che discendono dalla prelazione riconosciuta dalla L. n. 590/1965, art. 8, ultimo comma, a favore del coerede coltivatore diretto.
Il diritto di prelazione e di riscatto previsto dall'art. 732 c.c. a favore del coerede dell'alienante sussiste soltanto in ipotesi di alienazione, sia pure parziale, della quota ereditaria (intesa come porzione ideale dell'universo ius defunti), che implica per la sua efficacia reale, l'ingresso dell'estraneo nella comunione ereditaria che la norma citata tende ad impedire. Diversamente, in ipotesi di alienazione integrale, o pro quota, di uno o più beni specificamente determinati. l'alienazione ha effetti puramente obbligatori, rimanendo subordinato alla condizione dell'assegnazione con la divisione del bene (o della sua quota parte) al coerede medesimo, e pertanto non può produrre il pregiudizio che la prelazione ex art. 732 c.c. vuole evitare.

Commento

(di Daniele Minussi)
La ratio dell'art. 732 cod.civ. è quella di mantenere all'interno del novero dei coeredi la quota del bene di cui ciascuno è titolare prima che l'eventuale alienazione a terzi determini l'ingresso di un estraneo nella comunione ereditaria. Per tale motivo esso non può che risultare prevalente rispetto al diritto di prelazione previsto in favore del coltivatore diretto che detenga in affitto il fondo ovvero che sia proprietario del fondo confinante. Va poi sottolineato che la prelazione del coerede non può che riguardare intrinsecamente la sola quota (o le quote, ma mai, per definizione, l'intero) offerta in vendita, di modo che in ogni caso il prelazionario ex lege 590/1965 non potrebbe mai acquisire pienamente la titolarità del bene. Si veda, in senso conforme: Cass. Civ. Sez. III, 16642/08; Cass. Civ., Sez. III, 25052/2013).

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