Restituzione dell'immobile locato da parte del conduttore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6467 del 14 marzo 2017)

L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 c.c., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una "incondizionata" restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se è vero che la consegna al locatore delle chiavi dell'immobile da parte del conduttore costituisce in linea di massima condotta idonea ad impedire la mora del primo ex art. 1220 cod.civ., deve in concreto essere approfondito se questa condotta sia idonea a far conseguire al locatore l'effettiva disponibilità del bene in modo tale da permettergli un pieno godimento dello stesso. Nel caso specifico, la presenza all'interno dell'immobile di beni di proprietà del conduttore tali da limitare la pienezza delle facoltà di godimento del locatore era tale da precludere una valutazione della condotta adempiente del conduttore, comportamento che non poteva dirsi conforme a quello previsto dall'art. 1590 cod.civ..

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