Responsabilità professionale del notaio: esistenza di gravami sul bene e obbligo di effettuazione delle visure oltre il ventennio. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25356 del 20 settembre 2021)

Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale. Ed invero l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità.
Alla luce di tali obblighi, il notaio, che non è comunque tenuto ad una condotta che in concreto si appalesi come eccessivamente onerosa, ha l'onere probatorio di delimitare l'ambito della diligenza da lui esigibile, allegando e dimostrando non solo l'estensione (quantitativa e temporale) degli accertamenti esperiti, ma anche di quelle esperibili, nonché la regolarità o meno delle registrazioni effettuate dalla conservatoria ed altresì l'idoneità della specifica irregolarità contestata a rendere infruttuose eventuali ricerche del titolo reso pubblico.
L'acquirente di un immobile, rispetto al quale il notaio rogante l'atto di compravendita non abbia rilevato le formalità pregiudizievoli, non è responsabile per concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 2, qualora si attivi per liberare il bene da siffatte formalità mediante l'integrale soddisfazione dei creditori iscritti, ove il valore di mercato dell'immobile sia maggiore dei costi di purgazione, trattandosi di condotta diretta a limitare le conseguenze dannose dell'inadempimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie all'attenzione dei Giudici, nel corso della fase di merito il notaio era stato reputato responsabile, ma non già non riferimento alla violazione di generici doveri di effettuare ricerche circa l'esistenza di vincoli gravanti sull'immobile in un arco di tempo superiore ai vent'anni precedenti all'atto, bensì, in relazione di una circostanza pratica assai circoscritta. Si era infatti evidenziato, in sede istruttoria, come il professionista avesse concretamente conosciuto l'esistenza di un peso gravante su beni collocati in prossimità di quello oggetto della compravendita, circostanza che rendeva assolutamente verosimile e probabile che si estendesse anche al bene oggetto della contrattazione. Ciò avrebbe dovuto condurre il notaio a svolgere ulteriori accertamenti sulla precedente provenienza, verifica in effetti non condotta. Il tutto contrapposto all'avvenuto accertamento dell'effettiva sussistenza del vincolo, successivamente, da parte di altro notaio.

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