Responsabilità ex art. 2051 cod.civ. per le infiltrazioni provenienti dal giardino pensile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15096 del 17 giugno 2013)

Ove il condominio si trovi nel godimento di un giardino pensile, in forza di un titolo negoziale concluso con la proprietà, il giudizio di responsabilità finalizzato ad accertare se i danni provocati agli immobili sottostanti siano ascrivibili ad infiltrazioni di acqua provenienti dal giardino, deve essere condotto tenendo conto del riparto degli obblighi di manutenzione, tra concedente ed utilizzatore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che sia il proprietario del bene ad averne la custodia ex art.2051 cod.civ. e, conseguentemente, onerato della relativa responsabilità nell'ipotesi di danni cagionati a terzi, è principio riconosciuto. Nella fattispecie il condominio non era titolare del diritto dominicale sul bene (vale a dire il cortile svolgente la funzione di copertura di locali sottostanti), bensì semplicemente di un diritto di godimento del bene in forza di un accordo in base al quale esso doveva semplicemente provvedere a curare il mantenimento dello spazio quale giardino. La responsabilità in parola incombe pertanto sul dante causa del condominio (nella propria qualità di titolare del diritto dominicale sul bene).

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