Responsabilità dell'erede beneficiato. Intra vires o cum viribus ereditatis? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20531 del 29 settembre 2020)

L'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del "de cuius" che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere "intra vires" l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità - mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice - nel giudizio di cognizione; in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva.
L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sè non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia coglie un aspetto rilevante della natura della responsabilità dell'erede che abbia accettato con beneficio di inventario. La limitazione di responsabilità dell'erede beneficiato è tale da determinarne la responsabilità verso i creditori ereditari entro il valore delle attività pervenutegli (cioè intra vires hereditatis) oppure egli risponde esclusivamente cum viribus hereditatis, cioè facendo fronte ai debiti esattamente e soltanto con i beni ereditari? Rispondendo nel primo senso il limite avrebbe a che fare unicamente con il valore dell'attivo netto, potendo l'erede essere chiamato a provvedere con beni propri. Si pensi all'ipotesi, non infrequente, di beni ereditari difficilmente liquidabili. Ciò premesso, la pronunzia in considerazione, sulla scorta, tuttavia, della mancata proposizione della relativa eccezione da parte dell'erede beneficiato, ha statuito come in sede esecutiva non sia possibile impedire che i creditori agiscano anche sui beni dell'erede, sia pure entro i limiti del valore dell'eredità. Giova osservare come, ai sensi del n.4 dell'art. 1203 cod.civ. sia disposta, a favore dell'erede beneficiato che abbia pagato con denaro proprio, la surrogazione legale nei diritti dei creditori ereditari.

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