Responsabilità dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori: il riconoscimento anche tacito del vizio determina l'applicazione del termine prescrizionale ordinario. (Tribunale di Reggio Emilia, 27 giugno 2014)

Nel caso di vizi dell’opera derivanti da una carente progettazione, l’appaltatore risponde, in solido col progettista, sia nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati, sia nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli errori, lo avrebbe potuto fare con l’uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche. Conseguentemente, l’appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso, ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto l’esecuzione del progetto, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato.
Il direttore dei lavori risponde nei confronti del committente non solo nel caso in cui i vizi dell’opera derivino dal mancato rispetto del progetto, posto che tra gli obblighi del direttore stesso vi è quello di riscontrare la progressiva conformità dell’opera al progetto; ma risponde anche, in solido con progettista e appaltatore, anche nel caso i vizi derivino da carenze progettuali, posto che è suo obbligo quello di controllare che le modalità dell’esecuzione dell’opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della tecnica, fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali.
L’impegno dell’appaltatore di provvedere all’eliminazione dei vizi dell’opera implica il riconoscimento unilaterale dell’esistenza dei vizi stessi, e dà vita ad un’obbligazione nuova rispetto a quella ordinaria, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1667 c.c. e soggetta invece all’originaria prescrizione decennale; e tale impegno, in aderenza ai principi generali, può anche essere assunto tramite comportamenti concludenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione si inscrive nell'alveo del prevalente orientamento in base al quale il riconoscimento della sussistenza dei vizi e/o dei difetti da parte dell'appaltatore determina l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario decennale ed elimina la decadenza (tra l'altro contrassegnata da termini assai brevi). In effetti sarebbe più corretto riferire che, dal contegno (anche meramente concludente) inteso ad assicurare all'appaltante che i vizi verranno rimossi scaturisce una obbligazione del tutto nuova rispetto a quella antecedente, di cui agli artt. 1667, 1669 cod.civ., direttamente intesa a tenere un comportamento di facere in base al quale si produca un certo risultato utile per il creditore.
Da notare la declaratoria della responsabilità del direttore dei lavori anche per l'errore in cui fosse incorso il progettista, errori che sarebbero stati da rilevare qualora fosse stata impiegata l'ordinaria diligenza.

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