Responsabilità dell'amministratore di società di capitali e risarcimento dei danni: azione del curatore ex art.146 l.f.. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 319 del 9 gennaio 2013)

L'azione esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 della legge fallimentare ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile. Risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c.: pertanto l'attore è tenuto a fornire esclusivamente la prova delle violazioni commesse e del nesso di causalità tra le stesse ed il danno verificatosi mentre incombe ad amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva. con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia viene a porre una sorta di inversione dell'onere della prova per l'amministratore e/o il sindaco: essi dovranno, se intendono andare esenti da responsabilità, dare specifico conto delle condotte positivamente diligenti e adempienti rispetto agli obblighi loro imposti dalla legge.

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